
Si riporta di seguito, in versione integrale, l'esposto presentato alla Commissione UE circa le anomalie comportate dall'emendamento Occhiuto-Cattaneo.
Oggetto: Esposto alla Commissione europea sul possibile annullamento (reversal) degli obblighi per l’Italia derivanti dalla Milestone M4C2-4 Riforma 1.1. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per eventuale contrasto con la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, Clausola n. 4 (Principio di Non-Discriminazione) e Clausola n. 5 (Misure di prevenzione degli abusi) alla luce del DDL A.S. 1445 (conversione del decreto legge 7 aprile n. 45), articolo 1-bis.
Egregi,
con la presente desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione alcune criticità relative a una recente proposta di riforma del percorso di carriera dei ricercatori, contenuta nell’emendamento n. 1.0.1 al DDL A.S. 1445. Riteniamo che tale modifica, ove approvata, impatterà negativamente sull’effettiva attuazione della riforma della carriera dei ricercatori, elemento cardine della Milestone M4C2-4 Riforma 1.1. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), già conseguita dall’Italia nel secondo trimestre del 2022 anche in virtù delle modifiche apportata dall'art. 14 del DL 36/2022 cd. (“PNRR-bis”) alla L. 240/2010. Tale riforma aveva il duplice scopo di aumentare il focus sulle attività di ricerca e di permettere all’Italia di allinearsi alla Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, particolarmente per quanto disposto dalle clausole 4 e 5.
Già in data 3 Febbraio 2025, si poneva alla Vostra attenzione, tramite esposto formale, il rischio che il DDL A.S. 1240 potesse configurare un annullamento (cd. reversal) degli obiettivi assunti dall’Italia nell’ambito della riforma delle carriere universitarie del PNRR. Il suddetto DDL prevedeva l’introduzione di quattro nuove figure para-contrattuali, caratterizzate da una flessibilità superiore rispetto ai precedenti istituti dell’assegno di ricerca e del ricercatore a tempo determinato cd. “di tipo a”, disciplinati rispettivamente dagli artt. 22 e 24 co. 3 lett. a della L. 240/2010 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla L. 79/2022 art. 1, comma 6-septies. Di conseguenza, con la moltiplicazione delle figure precarie a tempo determinato, si riteneva elusa la Milestone M4C2-4 della Riforma 1.1. del PNRR e si comprometteva, di conseguenza, la dignità e le prospettive di carriera della comunità dei ricercatori, favorendo inquadramenti al ribasso rispetto a quanto previsto dalla L. 79/2022.
Se allo stato attuale l’iter legislativo del DDL AS 1240 risulta bloccato, il 20 maggio scorso, come anticipato, veniva approvato dal Senato della Repubblica, con parere favorevole del Governo, l’emendamento 1.0.1 al DL A.S. 1445, che converte in legge il DL 45 del 7 aprile 2025, «recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/202». A fronte dell’impiego della decretazione d’urgenza e posta dal Governo la questione di fiducia, la votazione è avvenuta in assenza di un’autentica discussione parlamentare, tanto in commissione quanto in aula, che pure aveva caratterizzato non solo la L. 79/2022 ma anche il DDL A.S. 1240. Com’è evidente poi dalla rubrica del DDL A.S. 1445, il tema della carriera dei ricercatori viene inserito surrettiziamente nel dispositivo di legge, che non riguarda propriamente il reclutamento universitario ma le classi di laurea e l’avvio del prossimo anno scolastico. La proposta emendativa, infatti, risulta introdotta dall’aggiunta dell’art. 1-bis al DDL A.S. 1445, che fa da apripista per l'inserimento nella L. 240/2010 degli artt. 22-bis (“Incarichi post-doc”) e 22-ter (“Incarichi di ricerca”). Si esplicita che tale modifica, in evidente relazione con la Riforma 1.1 M4C2-4, è introdotta «al fine di garantire la piena e migliore efficienza della Riforma 1.5, Missione 4, Componente 1». Tale intervento riguarda però la riforma delle classi di laurea ed è collegato alla Milestone M4C1-10 (e non alla M4C2-4), che contempla misure di riforma dell'istruzione primaria, secondaria e terziaria. Qualora non si trattasse di un errore materiale, non sarebbe possibile escludere la volontà tanto fraudolenta quanto impacciata del Governo italiano di evitare la procedura di reversal della Milestone M4C2-4 collegando abusivamente l’intervento alla Milestone M4C1-10.
Dando per assodata la conoscenza della disciplina proposta per gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca, abbiamo ragione di ritenere che per esse valgono le stesse criticità già messe in luce nel precedente esposto. A nostro parere, infatti, si tratta nuovamente di un tentativo diretto ad aggirare gli obiettivi raggiunti e gli obblighi assunti con il PNRR: gli incarichi di ricerca e gli incarichi post-doc, infatti, sono disciplinati in maniera analoga rispettivamente ai precedenti istituti degli assegni di ricerca e dei ricercatori a tempo determinato di tipo A.
Gli incarichi post-doc, in particolare, prevedendo tra i doveri del ricercatore anche compiti didattici e di terza missione, si pongono in contrasto con l’obiettivo del PNRR di dare rilievo esclusivamente all’attività di ricerca. Con gli incarichi di ricerca, d’altro canto, si vorrebbe rispondere da vicino, invece, a un problema della massima urgenza: l’assenza di uno strumento contrattuale per i dottorati finanziati dal circuito Marie Curie (MSCA-DN). È pacifico che i post-doc MSCA, tanto biennali (European) quanto triennali (Global) possano essere assunti con gli strumenti della L. 79/2022: l’assegno di ricerca, infatti, configurandosi come rapporto di collaborazione parasubordinato, non rispettava né i criteri della Carta Europea dei Ricercatori, né gli standard Horizon e MSCA, e veniva conferito ai post-doc MSCA in modo eccezionale. A ben vedere, tuttavia, neanche gli incarichi di ricerca rispetterebbero le linee guida dei dottorati MSCA: «As a rule, in MSCA DN projects, the beneficiary must recruit each eligible doctoral candidate under an employment contract or equivalent direct contract with full social security coverage (including sickness, parental, unemployment and invalidity benefits, pension rights, benefits in respect of accidents at work and occupational diseases)». Gli incarichi di ricerca, dunque, sono uno strumento multiforme e mal congegnato, che si presta a innumerevoli abusi: possono essere conferiti prima e dopo il dottorato, nonché durante i dottorati, ma solo se MSCA. L’incarico di ricerca – a nostro avviso – dovrebbe limitarsi a sostituire le borse di ricerca per laureati (ex art. 18, co. 5, lett. f della L 240/2010), che risultano ancora conferibili nonostante l’opportuna proposta dell’emendamento n. 1.0.1 al DDL A.S. 1445 di abolire il riferimento alle stesse contenuto nell’art. 4 co. 3 della L. 210/1998. L’incarico post-doc, invece, dovrebbe cadere completamente a fronte del contratto di ricerca. Per tutti i dottorati, d’altro canto, in conformità con gli standard europei, dovrebbe esistere un contratto di dottorato.
L’introduzione degli incarichi quindi non può che configurarsi come un sabotaggio della L. 79/2022 e dunque un annullamento della Milestone M4C2-4. Gli stessi, inoltre, comportano profili di frizione con i principi delineati nella Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999. In particolare:
- Le nuove forme di assunzione, pur configurandosi come rapporti a tempo determinato, non prevedono che la temporaneità dell’impiego sia connessa «a condizioni oggettive, quali il raggiungimento di una certa data, il completamento di un compito specifico o il verificarsi di un evento specifico» (clausola 3.1).
- Le nuove forme, inoltre, sono passibili di introdurre discriminazioni sulle modalità di trattamento sia rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che ai contrattisti di ricerca e gli RTT (clausola 4).
- Si tratta invero di forme di lavoro che possono sempre e in astratto essere concesse e rinnovate, senza che vi siano le necessarie condizioni materiali (in netta contraddizione con la clausola 5).
Tali fattispecie della Direttiva sono invece rispettate dai contratti di ricerca, essendo questi banditi su specifici progetti di ricerca, e dagli RTT, per cui è prevista la condizionalità dell’ottenimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) entro i 6 anni di durata del contratto, e quindi la possibilità di entrare di ruolo a tempo indeterminato come Professore Associato.
A differenza del DDL 1240 A.S., infine, per tutte le forme di impiego a tempo determinato è posto un cumulo massimo di 11 anni, anche non consecutivi, rispetto ai 21 che si otterrebbero sommando la durata massima di ogni singola forma. Poiché però di per sé l’RTT può durare – come si è anticipato – fino a 6 anni e non è possibile chiedere il passaggio a Professore Associato prima del terzo anno, per evitare paradossali impasse, l’emendamento in oggetto, aggiungendo il co. 3-bis all’art. 24 della L. 240/2010, prevede che la durata della tenure track possa essere ridotta finanche a un solo n anno. Così, dunque, se oggi è possibile stazionare in posizioni a termine senza prospettiva di stabilizzazione per un massimo di 5 anni (contratto di ricerca), con le nuove regole questo tempo sarà raddoppiato, dando adito a qualunque combinazione possibile. Si assiste dunque a un autentico depotenziamento della tenure track, chiaramente presente anche nel recente schema di disegno di legge in materia di ASN e reclutamento.
Si ha invero ragione di credere che l’attuale quadro delle forme di impiego nel comparto Università e Ricerca nell’ordinamento italiano, si ponga in contrasto con il framework europeo. Qualora il DDL A.S. 1445 fosse approvato nella sua formulazione attuale (e ciò dovrebbe avvenire entro il 6 giugno p.v.), infatti, in violazione della riforma del 2022, vi sarebbero le seguenti modalità per reclutare personale universitario con funzioni didattiche e/o di ricerca a tempo determinato nel cosiddetto pre-ruolo:
- Borse di ricerca ex art. 18, co. 5, lett. f della Legge n.240/2010 (auspicabilmente da abolire);
- Docenze a contratto ex art. 23 della Legge n.240/2010 (auspicabilmente da limitare);
- Incarichi e contratti di lavoro autonomo, a vario titolo concessi (auspicabilmente da limitare);
- Incarichi post doc ex. art. 22-bis della Legge n.240/2010 (auspicabilmente da non introdurre);
- Incarichi di ricerca ex. art. 22 della Legge n.240/2010 (auspicabilmente da non introdurre);
- Contratti di ricerca ex. art. 22 della Legge n.240/2010 (auspicabilmente da implementare);
- Contratti da Ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT) ex. art. 24 della Legge n.240/2010 (auspicabilmente da implementare).
A queste vanno aggiunti, nella fase transitoria, gli assegni di ricerca e i contratti da ricercatore di tipo a ancora attivi e con possibilità di rinnovo. Questa situazione renderà il sistema del reclutamento universitario italiano più precario e meno tutelato rispetto non solo alla riforma del 2022 ma anche al dispositivo originario della L. 240/2010. Si tratta di una varietà di figure contrattuali a tempo determinato, delle quali solo i contratti di ricerca e i contratti da RTT costituiscono rapporti di lavoro di tipo subordinato coerenti con la Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
Si richiede pertanto
- In virtù dell’articolo dell’art. 258 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che la Commissione Europea valuti se sussiste una violazione dell’art.288 del TFUE, poiché l’attuale quadro normativo in Italia sui rapporti di lavoro nell’ambito del "preruolo" universitario costituiscono mancata ottemperanza delle Clausole 3.1, 4 e 5 della Direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999.
- Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, che la Commissione Europea valuti se le azioni del Ministero dell'Università e della Ricerca, unitamente al contenuto dell’articolo 1-bis del DDL A.S. 1445 in discussione alla camera, possano essere considerate come annullamento (cd. reversal) delle misure relative ai traguardi e agli obiettivi conseguiti dall’Italia nell'ambito del PNRR, limitatamente alla Milestone M4C2-4 Riforma 1.1.
Confidando in una Vostra attenta valutazione della questione, restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento e chiarimento.
Distinti saluti,
Davide CLEMENTI, Ph.D.
Segretario nazionale
Associazione Dottorandi e Dottori di ricerca in Italia
Pubblicato Gio, 05/06/2025 - 18:34
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