CNSU: il MIUR garantisca a tutti i dottorandi una durata del corso non inferiore ai 3 anni

In occasione dell’adunanza del 2 e 3 Marzo, il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ha approvato all’unanimità una mozione proposta dall’ADI con cui chiede al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca di intervenire urgentemente per garantire a tutti i dottorandi una durata effettiva del corso di dottorato non inferiore ai 3 anni.

Infatti, se l’art. 6 co. 1 del DM 45/2013 stabilisce che il dottorato ha durata "non inferiore a tre anni", sono al contrario numerose le situazioni in cui tale regola non viene rispettata negli atenei italiani, penalizzando ingiustamente centinaia di colleghi.

È il caso, ad esempio, dei dottorandi del XXIX ciclo, che loro malgrado si sono trovati a iniziare il dottorato in ritardo rispetto a quanto previsto dalla nuova normativa, salvo poi vedere la scadenza per la consegna della tesi anticipata di 3 o 4 mesi rispetto all’effettiva durata dei tre anni.

La stessa incertezza sulla durata effettiva del corso accompagna la sospensione del dottorato per maternità, per malattie gravi, per la frequenza del TFA o l’inizio posticipato del corso, che può essere dovuto ad esempio allo scorrimento delle graduatorie o a ritardi determinati da ricorsi.

Con la mozione ADI votata dal CNSU si chiede dunque al MIUR di concedere una proroga ai termini di chiusura del XXIX ciclo di dottorato in accordo con l’effettiva data di avvio dello stesso e di garantire in tutti i possibili casi di cui sopra una durata effettiva del corso di dottorato per i singoli dottorandi non minore di tre anni.

Alla cortese attenzione

dell'On. Ministro prof.ssa Stefania Giannini

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

e per conoscenza,

Egr. Direttrice Generale dott.ssa Maria Letizia Melina

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

OGGETTO: adeguamento della durata dei corsi di dottorato nei casi di avvio posticipato, subentro e sospensione temporanea. 

Adunanza n.18 del 2 e 3 marzo 2016

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

VISTO l’art. 6 comma 1 del dm 45/2013, che stabilisce la durata del dottorato per un periodo "non inferiore a tre anni".

VISTO l’art. 8, comma 1 del DM 45/2013, che allinea l’avvio dei corsi di dottorato con l’inizio dell’anno accademico.

VISTA la risposta affermativa contenuta nelle FAQ del MIUR relativamente all’art. 8, comma1, riguardante la possibilità di posticipare l’avvio del XXIX ciclo di dottorato al gennaio 2014 e non a ottobre del 2013 a causa delle tempistiche di adozione del nuovo DM 45/2013.

CONSIDERATO che in molti atenei a tale deroga per il XXIX ciclo non è corrisposta una relativa proroga delle date di scadenza nella consegna delle tesi di dottorato, allineate al contrario secondo l’anno accademico.

CONSIDERATO che tale incongruenza di fatto riduce il tempo effettivamente concesso ai dottorandi del XXIX ciclo per la preparazione della tesi di dottorato e dello stessa durata del corso di dottorato, contrariamente a quanto previsto all’art. 6, comma 1.

CONSIDERATA un’ampia casistica in cui la durata effettiva del dottorato risulti effettivamente minore dei tre anni previsti dal dm 45/2013, sia per motivi indipendenti dalla volontà del dottorando (scorrimento di graduatorie, ritardi dovuti a ricorsi) che per giustificate sospensioni del dottorato stesso (relative a periodi di maternità, malattia, frequenza del TFA).

CHIEDE

che il MIUR conceda una proroga ai termini di chiusura del XXIX ciclo di dottorato in accordo con l’effettiva data di avvio dello stesso.

Che il MIUR provveda altresì a garantire in tutti i possibili casi di cui sopra una durata effettiva del corso di dottorato per i singoli dottorandi non minore ai tre anni.