DOTTORATO, RICERCA E CONGEDI: NO ALL’ARBITRIO DELLE RAGIONERIE, SI APPLICHI LA NORMATIVA, SI VERSINO I CONTRIBUTI AI PhD!

Come associazione di rappresentanza della categoria dottorale, siamo sempre lieti del fatto che i maggiori organi di stampa nazionali trattino del dottorato di ricerca, e in particolare stavolta, sulla scia di un articolo dal titolo Congedi retribuiti per dottorato: a pensar male si fa peccato?, delle aspettative di cui può beneficiare il dipendente pubblico impegnato in attività di ricerca nel comparto pubblico, in Italia e all’estero. Gli interventi delle ultime settimane, tuttavia, sono caratterizzati da alcune gravi imprecisioni e omissioni, che non favoriscono un dibattito equilibrato sul tema. Tema che – non a caso – riguarda soprattutto il comparto scuola: se ai PhD viene negato, infatti, da scellerate politiche di reclutamento un legittimo prosieguo di carriera nell’ambito a loro più confacente, ovvero l’insegnamento universitario, la cattedra a scuola resta l’unico modo per esercitare a pieno una professionalità acquisita in anni di lavoro.

In generale, sottolineiamo che il congedo  retribuito per dottorato è valevole solo per i dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato: soltanto nel comparto scuol  è possibile richiedere il congedo per dottorato - non retribuito e valido solo ai fini giuridici - solo per i titolari di supplenze annuali/fino al termine delle lezioni.

Ma, rimandando per approfondimento alla nostra guida, riepiloghiamo le varie forme di aspettative, tutte valevoli ai fini giuridici (anzianità, punteggi, avanzamenti di carriera), alcune anche ai fini economici:

  1. Il congedo straordinario per dottorato è richiesto da dipendenti pubblici a t.i. e da supplenti annuali nella scuola pubblica, è sottoposto alla valutazione dell’amministrazione di appartenenza e può essere richiesto solo una volta (non quindi per un secondo dottorato). Nel caso di personale a t.i. senza borsa si mantiene in toto il trattamento economico da dipendente pubblico, nel caso di dottorato con borsa si mantiene solo il trattamento previdenziale e di quiescenza. Non è del tutto corretto affermare, quindi, che le restrizioni al congedo per dottorato siano sempre aggirabili per via giudiziaria. Fermo restando che non tutti gli interessati vogliano sobbarcarsi l'onere economico di un ricorso, la legge prevede altre due disposizioni: il congedo può essere richiesto solo per un corso di dottorato e non può essere fruito dai dottori di ricerca per un secondo dottorato (anche se non lo avevano mai chiesto in precedenza). Tale interpretazione restrittiva della norma è da tempo sposata sia dall'Aran, sia da successive circolari e decreti ministeriali dell'ex Miur, del Ministero della Funzione Pubblica e del MUR.
  2. L’aspettativa per assegno/contratto di ricerca (anche all’estero in enti pubblici) è richiesta da dipendenti pubblici a t.i. e da supplenti annuali nella scuola pubblica, non è sottoposto alla valutazione dell’amministrazione di appartenenza e può essere richiesto più volte per ogni contratto. Non è mai possibile mantenere il trattamento economico da dipendente pubblico, ma solo la previdenza e la quiescenza.
  3. L’aspettativa per ricercatori/ricercatrici (RTD, RTT) è richiesta da dipendenti pubblici a t.i. e da supplenti annuali nella scuola pubblica, non è sottoposto alla valutazione dell’amministrazione di appartenenza e può essere richiesto più volte per ogni contratto. Non è mai possibile mantenere il trattamento economico da dipendente pubblico, né è prevista la previdenza e la quiescenza.

Come si nota, sia i beneficiari di congedo non per dottorato di ricerca che di aspettativa per assegno/contratto di ricerca hanno diritto al versamento dei contributi da parte dell’amministrazione di appartenenza, che sono tutti a carico del datore di lavoro, cioè lo Stato: anche la parte che verrebbe normalmente trattenuta dallo stipendio, dunque, in assenza di netto in busta paga deve essere versato dallo Stato. Succede spessissimo però che i contributi non vengano assolutamente versati oppure che sia versata solo la quota a carico del datore di lavoro, in violazione della normativa vigente (Circolari MIUR  265/1999, 120/2002, 15/2011. Circolare INPS 177/1995, nota INPDAP 1181/1999, nota INPS 6/2014). In quest’ultimo caso, i PhD in congedo/aspettativa trovano nei loro cedolini (pubblicati sul portale NoiPA) delle segnalazioni di errore relativi a debiti previdenziali, che le RTS chiedono poi di risarcire tramite versamento di svariate migliaia di euro oppure trattenendo una parte dello stipendio per un numero imprecisato di mesi al ritorno a scuola. È una situazione gravissime, che, come associazione, abbiamo prontamente denunciato, inviando un esposto alle autorità competenti, che trovate in calce a questo articolo (MEF, Ragioneria generale dello Stato, INPS, MIM, tutte le Ragionerie Territoriali). Invitiamo quindi tutte e tutti a verificare la propria posizione contributiva e segnalarci gli abusi.

Apprezziamo infine che si stia ponendo l'accento su un altro serio problema, che da tempo la nostra associazione pure denuncia: ovvero i dottoratifici telematici all'estero e le agenzie italiane che li sponsorizzano. Anche in questo caso, però, c'è da fare una precisazione: anche per merito delle continue segnalazioni che abbiamo prodotto negli anni, il MUR sta operando una stretta più decisa su tali dottorati, che nella maggior parte dei casi non ottengono l'equipollenza con il titolo italiano. Di conseguenza, soprattutto nel comparto scuola - che è quello maggiormente interessato dal disdicevole fenomeno - la strada per la richiesta del congedo retribuito per tali corsi è diventata molto più ardua e costosa.

Se si vogliono denunciare le storture del sistema, tuttavia, queste vanno denunciate integralmente. Perché non si parla di quegli Uffici Scolastici Regionali che, discriminando i PhD, negano congedi e aspettative dovute per legge? Perché non si segnalano tutti gli errori e le disparità di trattamento rispetto al lato previdenziale per chi è in congedo o aspettativa?

Non si faccia di tutta l'erba un fascio: il legislatore ha sempre riservato un indubbio favore nei confronti del dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, considerato l'arricchimento del bagaglio culturale derivante dallo svolgimento di attività formative e di ricerca di rilievo universitario post-laureamdi cui si avvantaggia l'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato.

Di seguito riportiamo il testo della lettera.

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Oggetto: Illegittimità del mancato versamento contributivo ovvero della segnalazione di incapienza dell'addebito contributivo in capo al lavoratore in congedo non retribuito per dottorato oppure per aspettativa non retribuita per assegno di ricercaPREMESSA

La presente memoria intende evidenziare l'illegittimità della prassi seguita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), NoiPA, Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e da alcune Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS) – tra le altre Bergamo/Brescia, Lecco/Como/Sondrio, Milano/Monza/Brianza, Napoli, Perugia/Terni, Pavia/Lodi – in merito al mancato versamento dei contributi previdenziali da parte dell'Amministrazione per i dipendenti collocati in congedo per dottorato e aspettativa per assegno di ricerca oppure alla richiesta nei confronti degli stessi di provvedere personalmente al versamento della quota contributiva, con indebita imposizione dell'onere previdenziale in capo al lavoratore in congedo o aspettativa.

In conformità alla disciplina previdenziale vigente, i contributi previdenziali relativi agli insegnanti di ruolo e con supplenza annuale nelle istituzioni scolastiche statali sono materialmente versati dallo Stato, in qualità di datore di lavoro, secondo la seguente ripartizione:

  1. Quota a carico del lavoratore, oggetto di trattenuta diretta sulla retribuzione lorda mensile;
  2. Quota a carico del datore di lavoro (lo Stato), versata direttamente all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici (ex-INPDAP).

Tali obbligazioni contributive sono assolte per il tramite dell’amministrazione statale competente, ovvero il MEF, mediante l’infrastruttura di gestione degli stipendi erogata dalla RGS attraverso il sistema NoiPA e le singole RTS.

Il processo di versamento dei contributi previdenziali si articola nelle seguenti fasi:

  1. Il MEF, tramite il sistema NoiPA e le RTS, provvede all’elaborazione delle competenze stipendiali e alla trattenuta della quota contributiva a carico del lavoratore;
  2. Lo stesso MEF, ancora tramite il sistema NoiPA e le RTS, effettua il versamento delle quote, in qualità di datore di lavoro;
  3. I contributi così raccolti vengono trasmessi all’INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, che provvede all’accredito degli importi nei conti individuali assicurativi di ciascun docente.

Le denunce contributive mensili afferenti al personale docente sono effettuate dal MEF, per il tramite di NoiPA e delle RTS, attraverso il flusso UNIEMENS ListaPosPA, indirizzato all’INPS. Le RTS quindi hanno in ogni momento la possibilità rettificare i dati contributivi relativi ai cedolini su NoiPA e cancellare gli addebiti illegittimi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) non interviene direttamente nel versamento dei contributi, in quanto la sua competenza si limita alla gestione giuridico-amministrativa del personale scolastico (assunzioni, trasferimenti, stato giuridico).

L’INPS, quale ente previdenziale di riferimento per i dipendenti pubblici, riceve i contributi versati e ne garantisce la registrazione ai fini della futura erogazione delle prestazioni pensionistiche.

1. QUADRO NORMATIVO

L'art. 2 della L. 476/1984 prevede espressamente che il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca sia collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso e che tale periodo sia utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.

La formulazione normativa potrebbe lasciare adito a dubbi interpretativi circa la natura della copertura previdenziale, in particolare se l'assenza di trattamento economico comporti l'assenza di contribuzione previdenziale ovvero se tale periodo sia da considerarsi coperto a fini pensionistici mediante versamenti effettuati dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore.

Tale incertezza è stata risolta dalla Circolare INPS 177/1995, la quale, dopo aver acquisito il parere del Ministero del Tesoro e del Ministero del Lavoro, ha chiarito che l'onere contributivo debba essere interamente a carico del datore di lavoro. A supporto di tale interpretazione, la circolare richiama la prassi vigente per gli iscritti alle Casse previdenziali confluite nell'INPDAP, per i quali si prevede esplicitamente il mantenimento dell'iscrizione con versamento integrale dei contributi a carico dell'ente datore di lavoro.

Conferme risolutive in questo senso provengono dalla nota INPDAP 1181/1999, secondo cui il versamento dei contributi riferiti sia alla quota dell'Ente che soprattutto a quella del personale è a totale carico dell'Ente anche a seguito dell'introduzione della Gestione Separata INPS: le Amministrazioni devono quindi uniformarsi alle direttive dell'Istituto in materia di previdenza e quiescenza. La nota INPDAP 1181/99 è richiamata da ben tre circolari ministeriali dell’ex MIUR: la 265/1999, la 120/2002, la 15/2011.

La più recente nota INPS 6/2014 (sub. §16) ha ulteriormente ribadito l'obbligo per l'Amministrazione di appartenenza al versamento della contribuzione per gli iscritti a dottorato di ricerca, con integrazione della normativa per il congedo con mantenimento del trattamento economico. In tale circolare, in generale, l’INPS dà indicazioni sul versamento contributivo nelle diverse casistiche di sospensione/astensione lavorativa presso l’Ente datore di lavoro. Si osserva che laddove l’INPS ha voluto specificare la distinzione tra contribuzione a carico lavoratore e quella a carico datore di lavoro, lo ha fatto (vedasi paragrafo “Esonero”): poiché tale differenziazione non è stata operata per il caso di congedo straordinario per dottorato, si deduce che la contribuzione sia totalmente a carico dell’Ente di appartenenza.

2. ESTENSIONE DELLE TUTELE ALL'ASPETTATIVA PER ASSEGNO DI RICERCA

L'applicabilità della disciplina previdenziale del congedo straordinario per dottorato di ricerca all'aspettativa per assegno di ricerca è stata espressamente sancita dalle già ricordate Circolari MIUR 120/2002 e 15/2011, che estendono a quest'ultima le stesse disposizioni previste per il dottorato di ricerca. Pertanto, anche per il dipendente collocato in aspettativa per assegno di ricerca l'onere contributivo deve essere sostenuto in toto dall'amministrazione di appartenenza, senza alcun obbligo di versamento in capo al lavoratore.

3. ILLEGITTIMITÀ DELLE PRASSI ADOTTATE DALLE RTS

Alla luce del quadro normativo esposto, risultano illegittime le prassi adottate da alcune Ragionerie Territoriali dello Stato che:

- Non procedono al versamento dei contributi previdenziali per i dipendenti collocati in congedo straordinario per dottorato o aspettativa per assegno di ricerca;

oppure

- Richiedono ai dipendenti il versamento della quota previdenziale a carico del lavoratore su un imponibile virtuale, imponendo un onere ingiustificato su una retribuzione non percepita.

Tale condotta amministrativa si pone in aperta violazione delle norme vigenti in materia di dottorato, assegno di ricerca e scuola, nonché delle disposizioni INPS e delle circolari ministeriali citate, oltre a determinare un indebito pregiudizio nei confronti dei lavoratori, i quali si vedono attribuire un obbligo contributivo che non grava su di loro per legge. La prassi delle amministrazioni, in ultima analisi, confligge con l’intero impianto normativo in materia di scuola e ricerca e con la ratio legis ad esso soggiacente: il legislatore ha sempre riservato infatti un indubbio favor nei confronti del dipendente ammesso a corsi di ricerca e studio, considerato l'arricchimento del bagaglio culturale derivante dallo svolgimento di attività formative di rilievo universitario post-lauream – di cui si avvantaggia l'amministrazione di appartenenza del dipendente interessato –, tanto da prevedere, nei casi di ammissione a dottorato di ricerca senza borsa ovvero di rinuncia della stessa, il mantenimento del trattamento economico integrale. Tali orientamenti sono confermati da atti del Dipartimento di funzione pubblica (Parere del Dipartimento di funzione pubblica 11 gennaio 2021) del Consiglio di Stato (Sez. III, sentenza n. 1172 del 19.2.2019) e dagli USR (Nota USR Piemonte 12959 del 7 settembre 2022; Nota USR Sicilia 3567 del 12 febbraio 2021).

4. CONCLUSIONI

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede a chi di competenza:

1. La verifica della posizioni contributive dei dipendenti in congedo per dottorato senza assegni e in aspettativa per assegno di ricerca con immediata rettifica, laddove necessaria, e riconoscimento della copertura contributiva a carico dell'amministrazione e annullamento di eventuali addebiti illegittimi in capo ai lavoratori;

2. La revoca di eventuali richieste di pagamento relative ai contributi previdenziali da parte delle RTS nei confronti dei dipendenti in congedo per dottorato e in aspettativa per assegno di ricerca;

3. L’emanazione di direttive centrali per l’adozione di misure uniformi da parte delle amministrazioni competenti, segnatamente le RTS, per garantire la corretta applicazione della normativa vigente.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro e di provvedimenti immediati al fine di sanare le irregolarità riscontrate.