L’ipotesi del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto Funzioni Centrali relativo al periodo 2019-2021, al Titolo III “Ordinamento Professionale” Art. 13 “Classificazione”, prevede un nuovo ordinamento professionale unico per il personale, che verrà classificato in quattro aree professionali.
L’allegato A del CCNL descrive le specifiche professionali e i requisiti di base per l’accesso all’Area delle elevate professionalità. Con sorpresa, constatiamo che i requisiti di accesso riportati non contemplano il titolo post lauream del Dottorato di Ricerca. In particolare, il testo riporta i seguenti requisiti: “laurea magistrale accompagnata, di norma, da un periodo pluriennale di esperienza lavorativa in funzioni specialistiche e/o di responsabilità che possono anche richiedere l’iscrizione ad albi professionali”.
Vediamo nel dettaglio quali sono le novità, le criticità e le nostre proposte.
Nel nuovo CCNL sono considerate le seguenti aree professionali:
1. Area degli operatori: lavoratori che svolgono attività di supporto strumentale ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili.
2. Area degli assistenti: lavoratori strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e che ne svolgono fasi di processo e/o processi, nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche. Tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative. Risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
3. Area dei funzionari: lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che nel quadro di indirizzi generali, assicurano il presidio di importanti e diversi processi, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi stabiliti, assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, la circolarità delle comunicazioni, l’integrazione/facilitazione dei processi, la consulenza, il coordinamento delle eventuali risorse affidate, anche attraverso la responsabilità diretta di moduli e strutture organizzative.
4. Area delle elevate professionalità (Area EP): lavoratori strutturalmente inseriti nei processi produttivi e nei sistemi di erogazione dei servizi che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi stabiliti, svolgono funzioni di elevato contenuto professionale e specialistico e/o coordinano e gestiscono processi articolati di significativa importanza e responsabilità assicurando la qualità dei servizi e dei risultati, l’ottimizzazione delle risorse eventualmente affidate, attraverso la responsabilità diretta di moduli o strutture organizzative.
Secondo quanto riportato nella proposta di CCNL, tale riordinamento del personale delle Funzioni Centrali si pone come obiettivo quello di rendere omogenei i diversi modelli presenti nei CCNL dei precedenti comparti confluiti nel comparto Funzioni Centrali anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane nei diversi settori della Pubblica Amministrazione.
Le Amministrazioni potranno prevedere un’Area EP finanziata a valere sulle risorse stanziate per le facoltà assunzionali e destinata ad accogliere il personale che svolge incarichi ad elevata autonomia e responsabilità gestionale che si configurano quale elemento sostanziale dell’appartenenza all’Area (Art. 16).
Inoltre, l’Art. 17 disciplina le progressioni verticali tra le quattro aree per il personale della PA. In particolare è riportato che: “Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni tra un’area e quella immediatamente superiore avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti”.
Le specifiche professionali riportate per l’accesso all’area delle elevate professionalità sono le seguenti:
• conoscenze altamente specialistiche;
• competenze adeguate ad affrontare, con elevata consapevolezza critica, problemi di notevole complessità;
• capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.
• responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni.
Come ADI riteniamo che le competenze evidenziate e richieste per il personale delle elevate professionalità corrispondano pienamente con quelle acquisite durante un percorso di dottorato.
Per tale ragione, l’assenza del Dottorato di Ricerca tra i requisiti del personale di Area EP ci appare assolutamente inaccettabile e ingiustificabile!
L’accesso all’Area EP dovrebbe essere consentito, in prima battuta, ai funzionari dell’Area III in possesso del titolo di dottore di ricerca, al fine di riconoscere il valore del più alto titolo previsto dall’ordinamento universitario italiano per il personale della PA. Pertanto, il possesso del titolo di Dottore di Ricerca dovrebbe garantire una corsia preferenziale per l’accesso all’Area EP sia in termini di progressione verticale delle carriere del personale della PA sia in termini di reclutamento dall’esterno.
Con specifico riferimento ai titoli post lauream individuati per le progressioni all’interno dell’Area III ricordiamo quanto disposto dall’articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla valorizzazione dei titoli ivi previsti: “La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca nonché degli altri titoli di studio e di abilitazione professionale di cui all'articolo 35, comma 3-quater”.
In merito alla valorizzazione dell’esperienza professionale pregressa all’interno della PA richiamiamo altresì l’articolo 18 del CCNL 14/9/2007 secondo cui “con particolare riferimento all’esperienza professionale occorre, altresì, evitare di considerare la mera anzianità di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali”.
Infatti, negli ultimi vent’anni, nell’Area III dei funzionari sono confluite molte persone con il solo diploma di scuola media superiore, attraverso le progressioni di carriera verticali che hanno valorizzato più gli anni di servizio nella PA che i titoli di studio conseguiti.
Come ADI chiediamo con forza:
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il riconoscimento del dottorato di ricerca come esperienza lavorativa pregressa;
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il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo al dottorato nella valutazione dei titoli per le selezioni bandite da amministrazioni pubbliche, aziende speciali ed enti locali, comunque non inferiore al doppio di quello attribuito a ulteriori lauree o lauree magistrali, ovvero non inferiore al triplo di quello attribuito a master universitari o altri titoli post-laurea di durata annuale;
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la valorizzazione del dottorato di ricerca ai fini delle progressioni economiche e di carriera in qualsiasi settore della PA;
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il riconoscimento formale del dottorato di ricerca come requisito obbligatorio di accesso alle posizioni da Funzionario di III livello, personale della nuova Area EP del comparto Funzioni Centrali e di dirigente, superando la formula “ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso” che limita la valorizzazione a vantaggio della discrezionalità;
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la reintroduzione del diritto al congedo per il conseguimento del primo dottorato di ricerca, sottraendolo alla discrezionalità del dirigente.
Si passi dalle parole ai fatti per una vera valorizzazione della formazione, delle elevate competenze e professionalità all’interno della Pubblica Amministrazione italiana.
Pubblicato Lun, 17/01/2022 - 16:54
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