[ENGLISH HERE] Il 21 maggio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Sostegni. Come avevamo anticipato, l’articolo 33 istituisce una proroga non superiore a tre mesi per le dottorande e i dottorandi dei cicli in corso, secondo quanto stabilito ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, che riportiamo integralmente:
2-bis. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attivita' di ricerca e di garantire la giusta qualita' e maturita' ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.
2-ter. Della proroga di cui al comma 2-bis possono altresi' fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonche' i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato.
2-quater. Per le finalita' di cui al comma 2-bis, il Fondo per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 61,6 milioni di euro per l'anno 2021.
In attesa che gli atenei recepiscano la norma, avviando così le procedure di presentazione della richiesta, abbiamo preparato le nostre FAQ.
FAQ sulla proroga
1) Non intendo usufruire della proroga. Lo devo fare per forza?
No, perché la proroga è facoltativamente richiesta dai/lle dottorandi/e. Chi non ne ha bisogno o non intende usufruirne, può non richiederla.
2) Sono un/a dottorando/a senza borsa. Questo provvedimento si rivolge anche a me?
Sì, il provvedimento si rivolge anche a chi non fruisce della borsa, cui spetterà l’estensione di tre mesi, ma non l’erogazione della borsa, come avvenuto per le proroghe del 33° ciclo.
3) Sono un/a dipendente Pubblica Amministrazione in congedo. Questo provvedimento si rivolge anche a me?
Sì, il provvedimento si rivolge anche ai/lle dipendenti PA in congedo. Spetterà alla Pubblica Amministrazione di appartenenza prolungare il periodo di congedo.
4) Sono un/a dottorando/a del 33° ciclo che risulta ancora in corso e non ha usufruito delle precedenti proroghe, perché in sospensione quando sono stati emanati i precedenti provvedimenti. Questo provvedimento si rivolge anche a me?
L’articolo non fa riferimento ad un ciclo in particolare, quindi non ci risultano impedimenti alla sua estensione al numero, piuttosto contenuto, di iscritte/i al 33° ciclo che siano ancora in corso al momento della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
5) Sono iscritta/o a un dottorato industriale, posso usufruire della proroga?
Sì.
6) Ho una borsa di dottorato finanziata con FSE, la proroga si rivolge anche a me?
Sì.
7) Ho una borsa finanziata con POR/FSE (dottorato industriale con borsa regionale), posso usufruire della proroga?
Sì.
8) Sono dottorando/a presso una università privata, posso richiedere la proroga?
Sì, l'Ateneo è tenuto a concedere la possibilità di chiedere la proroga. Tuttavia, non potendo ricorrere ai finanziamenti statali, non ha l'obbligo di concedere una proroga retribuita, per cui potresti avere diritto solamente a una proroga non retribuita.
9) Sono iscritto/a a un dottorato cofinanziato da privati. Lo Stato si farà carico anche delle quote non a suo carico?
No, il finanziamento sarà relativo solamente alla quota di competenza statale.
10) La mia borsa di dottorato è finanziata da uno stato/fondazione/istituzione estera. Questo provvedimento la riguarda?
No, il finanziamento è relativo alle borse di dottorato concesse dall’Italia.
11) L’ateneo e/o Il collegio di dottorato possono rifiutarsi di concedere la proroga?
Gli Atenei non possono rifiutarsi di concedere la proroga, ma dovranno applicare la normativa. Il solo collegio, a cui di solito è lasciata la valutazione sulla sussistenza delle motivazioni addotte per la proroga, potrebbe rifiutarla o ridurla, ma solo a seguito di un’attenta valutazione e con una motivazione dettagliata.
12) Quando potrò fare richiesta?
Il provvedimento è entrato in vigore il 21 maggio con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge 61/2021 del DL “sostegni”. Ciascun Ateneo dovrà tenerne conto e stabilire le modalità di comunicazione e adesione. Qualora i tempi si dilatino eccessivamente, ti invitiamo a contattare la tua sede locale ADI per segnalare il problema.
13) Sono un/a borsista. Quando dovrò chiedere la DIS-COLL: al termine regolare del dottorato o al termine della proroga?
La DIS-COLL (per chi ha diritto) può essere richiesta a partire dal giorno successivo alla conclusione del contratto di dottorato, dunque *compresi i tre mesi di proroga*. Ad esempio, i/le dottorandi/e del 34° ciclo che concludono il dottorato il 30 settembre, qualora usufruiscano dei tre mesi di proroga si vedranno posticipare il termine del dottorato alla fine di dicembre e potranno richiedere la DIS-COLL a partire dall’inizio di gennaio 2022. Per maggiori informazioni, consulta la nostra Guida completa alla DIS-COLL.
Pubblicato Gio, 27/05/2021 - 15:16
- Accedi o registrati per inserire commenti.