Rimuovere l'incompatibilità tra dottorato e lavoro: ADI Roma scrive all'Università di Roma Tre

Rimuovere l'incompatibilità tra dottorato e lavoro: ADI Roma scrive all'Università di Roma Tre

Il 25 maggio 2018, la sede di ADI Roma ha inoltrato all’Ateneo di Roma Tre una richiesta di rettifica del Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca. ADI Roma chiede fermamente una modifica dell’art.18 c.8 del detto Regolamento, che, allo stato attuale, prevede espressamente incompatibilità assoluta tra lo svolgimento del dottorato con borsa e qualunque attività lavorativa, sia essa di tipo subordinato o autonomo. Come illustrato nella lettera inviata agli Uffici, che pubblichiamo, l’articolo in questione danneggia i dottorandi borsisti impedendo loro, di fatto, di richiedere al proprio Collegio l’autorizzazione a svolgere attività lavorative, anche se pertinenti e formative rispetto al proprio progetto di ricerca e al percorso formativo, nonostante questo diritto sia riconosciuto loro fin dal marzo 2014 (Linee guida per l'accreditamento del dottorato), su pressione di ADI, e sancito nuovamente nella nota MIUR del 14 aprile 2017, che interpreta e chiarifica il DM 45/2013.

Auspichiamo che l’Ateneo di Roma Tre modifichi tempestivamente il Regolamento, e notifichi a tutti i Collegi e a tutti i dottorandi la compatibilità tra dottorato e attività lavorative, al fine di garantire la massima tutela dei diritti dei dottorandi.

 


All’attenzione del Magnifico Rettore
Prof. Luca Pietromarchi

e del Resp. Ufficio Ricerca
Dott. Aldo Roccheggiani

e p.c. al Direttore Generale
Dott. Pasquale Basilicata
 

Università degli Studi Roma Tre

 

Oggetto: Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca - richiesta rettifica artt. 8, c. 18; 15, c. 3

Magnifico Rettore,

l’ADI è l’Associazione rappresentativa dei Dottorandi e Dottori di ricerca Italiani, presente su tutto il territorio nazionale con 34 sedi. Questione cardine per la nostra associazione è la tutela dei diritti garantiti ai dottorandi, che svolgiamo nell’interlocuzione con le istituzioni nazionali (CNSU, CUN, MIUR) e di Ateneo. Tra le nostre recenti vittorie annoveriamo l’abolizione della tassazione sui dottorandi senza borsa, l’estensione a dottorandi con borsa e assegnisti dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL e, da ultimo, l’aumento dell’importo minimo della borsa di dottorato.

Come rappresentanti della sede romana di ADI, scriviamo in merito alla  questione dell’incompatibilità tra dottorato ed esercizio di attività lavorative, regolata dal d.m. 45/2013 e  specificata nel Regolamento dei corsi di Dottorato di ricerca dell’Ateneo Roma Tre, agli artt. 8, c. 18 e 15, c. 3.

I detti articoli recitano rispettivamente:

La fruizione della borsa di studio è incompatibile con il mantenimento o l’assunzione di incarichi lavorativi di tipo subordinato o autonomo.” (art. 8, c. 18), e “Ferma restando l’incompatibilità di cui al comma 18 dell’art 8, compete al Collegio dei Docenti autorizzare il dottorando che non fruisce di borsa di studio a svolgere attività retribuite verificandone la compatibilità con lo svolgimento delle attività formative previste dal corso.” (art. 15, comma 3).

A nostro avviso la predetta disposizione appare innanzitutto in contrasto con la disciplina ministeriale uniforme di cui al d.m. 45/2013 la quale:

  • Non prevede alcuna specifica incompatibilità tra dottorato e svolgimento di incarichi lavorativi;
  • Non attribuisce ai regolamenti d’ateneo la facoltà di prevedere forme di incompatibilità ad hoc nei singoli Atenei;
  • Prevede, invece, l’obbligo dei regolamenti di uniformare la disciplina sul funzionamento del dottorato al rispetto dei criteri e dei parametri di cui agli articoli da 6 a 12 del d.m.;   

In particolare, come specificato da ultimo all’art. 6 (Requisito A6) della nota del MIUR del 14 aprile 2017, spetta al Collegio dei Docenti la valutazione della compatibilità e la concessione di autorizzazione al dottorando con borsa che intende svolgere un’attività retribuita.

Il ruolo del Collegio dei docenti, dunque, non può essere limitato dal Regolamento di ateneo, come invece accade a Roma Tre, poiché il MIUR garantisce il diritto del dottorando a svolgere un’attività lavorativa retribuita dentro o fuori l’Ateneo, ma vincola questo diritto alla pertinenza dell’attività lavorativa in questione con il progetto di ricerca. Infatti “per i dottorandi con borsa le attività retribuite devono essere limitate a quelle comunque riferibili all’acquisizione di competenze relative all’ambito formativo del dottorato (per esempio lo svolgimento di compiti di guardia medica per i dottorandi di area medica)” (Nota MIUR, art. 6, Requisito A6). È evidente che solamente il Collegio dei docenti responsabile dell’attività scientifica del dottorando ha la reale capacità di valutare correttamente l’ammissibilità della specifica richiesta ed esigenza lavorativa del dottorando, non potendo tale decisione essere assunta ex ante dal regolamento. .

Di conseguenza, segnaliamo che l’art. 8, c. 18 del regolamento:

  • eccede la potestà regolamentare d’ateneo determinata dall’art. 4 della l. 210/1998, il quale non prevede detta potestà in tema di definizione delle cause di incompatibilità, con tutte le relative conseguenze di legge;  
  • è espressamente in contrasto con diverse disposizioni del d.m. 45/2013 ed eccede la competenza determinata dall’art. 5 del predetto decreto;
  • comporta, da ultimo, violazione del diritto dei dottorandi di sottoporre al Collegio dei docenti la propria richiesta di svolgimento di attività lavorativa, quando questa fosse compatibile con quanto stabilito dalla nota MIUR citata e con le esigenze didattiche e accademiche.

Visto quanto sopra, richiediamo  a questo Ufficio:

1. L’immediata rettifica del bando, in conformità con la disciplina di cui al d.m. 45/2013 e la modifica dell’art. 18, c. 8 del quale proponiamo la seguente formulazione:
La fruizione della borsa di studio è compatibile con il mantenimento o l’assunzione di incarichi lavorativi di tipo subordinato o autonomo, a patto che questi siano notificati e autorizzati dal Collegio dei Docenti. Il Collegio docenti, in accordo con l’art. 6 (Requisito A6) della Nota MIUR del 14 aprile 2017, dovrà valutare se l’attività lavorativa sottoposta dal dottorando sia effettivamente riferibile all’acquisizione di competenze relative all’ambito formativo del dottorato. Nel caso del dottorando senza borsa, il Collegio dovrà valutare in concreto l’eventuale incompatibilità derivante dall’attività lavorativa senza che questo determini un comportamento lesivo di diritti tutelati a livello costituzionale, quali il diritto allo studio per i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi.”

Si evidenzia che, data la modifica dell’art. 8, c. 18 proposta, sarà possibile eliminare l’art. 15, c. 3 del Regolamento dei corsi di dottorato di Roma Tre, che riguarda proprio le attività lavorative dei dottorandi senza borsa.

2. Una tempestiva e capillare diffusione di una nota interpretativa dell’art. 8 c. 18, già prima della sua modifica, che specifichi che il Collegio docenti ha in ogni caso facoltà di valutare l’assenza di incompatibilità tra attività lavorativa e di ricerca, da inviarsi a tutti i dottorandi e Coordinatori dei Collegi di Dottorato di Roma Tre, al fine di garantire una piena ed effettiva applicazione del diritto in questione.

 

Certi della sua attenzione, Le porgiamo

Distinti saluti.

ADI Roma