DL 36/2022 (ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR): valorizzazione del dottorato ancora non pervenuta

Il giorno 1 Maggio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge (DL) del 30 Aprile 2022, n. 36,  recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Ci rammarica constatare come, ancora una volta, il decreto legge eviti di predisporre misure precise ed efficaci per la valorizzazione del dottorato di ricerca all’interno della Pubblica Amministrazione. In particolare, il DL si limita a fornire linee guida generali per l’assunzione di personale altamente qualificato, senza predisporre percorsi specifici per i dottori di ricerca. La procedura di assunzione del personale altamente qualificato sul portale InPA rimane in grande parte regolamentata dal DL 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n 113, che avevamo già avuto modo di commentare in passato (https://dottorato.it/content/dottori-di-ricerca-inpa-un-passo-avanti-molti-dubbi).

Fra le varie criticità, notiamo che fra i requisiti richiesti per il personale in possesso di “alta specializzazione”, il dottorato di ricerca è presente, ma sempre affiancato al master di secondo livello (Art. 1, Comma 10 DL 9 Giugno 2021, n.80). Inoltre, molti aspetti del processo di reclutamento rimangono fumosi: non viene menzionata nessuna linea guida sul punteggio assegnato a questi titoli; non sono chiari i criteri della preselezione; infine, non viene chiarito il modo in cui dalla stesura della graduatoria si passerebbe all’effettiva selezione del personale.

Come ADI, riteniamo inaccettabile che, ancora una volta, il dottorato venga considerato equiparabile ad un master di secondo livello, sia per la differenza di impegno necessaria per l’ottenimento dei due titoli, sia per le effettive conoscenze e competenze che un percorso triennale di dottorato conferisce rispetto ad un semplice master. Chiediamo con forza che queste differenze siano riconosciute. In particolare, chiediamo che in sede di concorso un dottorato di ricerca venga: 

  1. Riconosciuto come esperienza lavorativa pregressa;

  2. Valutato con un punteggio non inferiore al doppio di quello attribuito a ulteriori lauree o lauree magistrali, ovvero non inferiore al triplo di quello attribuito a master universitari o altri titoli post-laurea di durata annuale.

Al fine di poterci confrontare su queste criticità, rinnoviamo la nostra richiesta di colloquio con il Ministro Brunetta e i Dirigenti del Ministero della Pubblica Amministrazione. 

 

Ricordiamo inoltre per intero le proposte formulate dalla nostra Associazione, quali:

  1. Riconoscimento del dottorato di ricerca come esperienza lavorativa pregressa;

  2. Riconoscimento di un punteggio aggiuntivo al dottorato nella valutazione dei titoli per le selezioni bandite da amministrazioni pubbliche, aziende speciali ed enti locali, comunque non inferiore al doppio di quello attribuito a ulteriori lauree o lauree magistrali, ovvero non inferiore al triplo di quello attribuito a master universitari o altri titoli post-laurea di durata annuale;

  3. Valorizzazione del dottorato di ricerca ai fini delle progressioni economiche e di carriera in qualsiasi settore della PA;

  4. Riconoscimento formale del dottorato di ricerca come requisito obbligatorio di accesso alle posizioni da funzionario di III livello e di dirigente, superando la formula “ove pertinente, tra i titoli rilevanti ai fini del concorso” che limita la valorizzazione a vantaggio della discrezionalità;

  5. Reintroduzione del diritto al congedo per il conseguimento del primo dottorato di ricerca, sottraendolo alla discrezionalità del dirigente.

Le scelte politiche che dovranno essere prese nel breve e nel lungo periodo dovranno avere come obiettivo quello di agevolare l’ingresso strutturale e non congiunturale - dettato dalle richieste di progettazione imposte dal PNRR - nella PA di personale altamente qualificato che, in virtù del proprio percorso di studi e di lavoro, può contribuire a migliorare la PA in Italia.