Lo scorso 18 maggio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha inviato a tutti gli atenei una circolare in cui si legge: “La ratio del d.M. n. 45/2013 è infatti quella di garantire una durata effettiva ed uniforme del Corso di dottorato, che verrebbe elusa nel caso in cui alla proroga “legale” semestrale prevista dal Decreto dovesse affiancarsi una prassi contra legem derogatoria del chiaro disposto normativo incline ad accordare un’ulteriore proroga (annuale?) al dottorando che ne facesse richiesta al Collegio dei docenti e per le medesime esigenze contemplate nel Decreto.” (grassetto nostro).
In questo modo il MIUR intende mettere un punto nella vicenda del ripristino della proroga per la consegna della tesi di dottorato. Dopo mesi e mesi di discussione, di pressioni da parte dell’ADI e di timide aperture da parte del MIUR (se vi siete persi le puntate precedenti, leggete qui), la risposta definitiva dei burocrati del Ministero è, in altre parole: abbiamo scherzato, nessun collegio dei docenti vi potrà più concedere una proroga prima della consegna della tesi, ma soltanto i “valutatori esterni” potranno decidere di rinviare di 6 mesi la discussione pubblica nel caso si rendessero necessarie integrazioni e correzioni rilevanti.
Il MIUR si rimangia così in un solo boccone tutte le aperture fatte ufficialmente negli ultimi mesi sul tema della proroga. Nella risposta dello scorso 4 aprile al quesito posto formalmente dal CNSU, in seguito alla mozione presentata dall’ADI, infatti, Maria Letizia Melina a capo della Direzione generale MIUR che si occupa di dottorato, scriveva che:
"La richiesta di modificazione delle FAQ Ministeriali in oggetto può essere accolta nei limiti evidenziati in narrativa rendendo esplicita la possibilità che sia lo stesso studente di dottorato a richiedere il rinvio dell’ammissione alla discussione pubblica della tesi per un periodo non superiore a sei mesi giustificato dalla necessità di integrazioni o correzioni. Tale soluzione sembra rispondere alle preoccupazioni esposte dal CNSU in generale e dal dott. Montalbano, nella misura in cui richiedono che la proroga del termine di consegna della tesi sia: 1) giustificata da validi motivi; 2) avanzata dal dottorandi; 3) limitata temporalmente." (grassetto nostro).
Insomma, la Direzione generale ci aveva dato in parte ragione, ammettendo la possibilità – nel quadro del DM 45/2013 – che fosse il dottorando a richiedere di fatto una proroga, nei termini di un rinvio alla discussione pubblica della tesi. In parte, perché – come abbiamo prontamente segnalato – la risposta della Direzione era tutt’altro che perspicua e al contrario poteva prestarsi a letture ambigue in grado di generare confusione e applicazioni arbitrarie delle indicazioni ministeriali a livello di singolo ateneo. In quella risposta, infatti, la Direzione confondeva fra loro la richiesta di proroga prima della consegna tesi (quindi, prima dello scadere dei tre anni) e il rinvio della discussione pubblica una volta consegnata la stessa, attribuendo quindi al dottorando quanto in realtà la normativa aveva attribuito ai valutatori esterni. Nonostante questa ambiguità, però, il senso della risposta della Direzione era evidente: la Direzione riconosceva l’ammissibilità della nostra richiesta ed era orientata a riconoscere la possibilità per il dottorando di richiedere una proroga compatibilmente col ruolo dei valutatori esterni.
Dopo alcune settimane, è arrivata la risposta alle nostre osservazioni da parte della responsabile dell’ufficio dottorati del MIUR, Vanda Lanzafame. La nuova soluzione prospettata dalla Direzione consisteva nell’ammettere la possibilità per il dottorando di chiedere ai valutatori esterni la possibilità di rinviare la discussione pubblica della tesi, previa consegna di un primo “elaborato” della tesi stessa. Ecco cosa ci scriveva la Dott.ssa Lanzafame il 18 aprile:
"Gentile Dott. Montalbano [la risposta è indirizzata a Giuseppe Montalbano in veste di rappresentante dei dottorandi in CNSU],
facendo seguito alle intercorse conversazioni, Le confermo la possibilità di modifica delle FAQ ministeriali nel senso già preannunciato. La lettera del dm n. 45/2013 non pare infatti escludere che possa essere lo stesso studente di dottorato a richiedere ai valutatori il rinvio (o proroga che dir si voglia) dell’ammissione alla discussione pubblica della tesi. Tenga però conto che tale richiesta dovrà essere necessariamente formulata in sede di "prima" consegna della tesi (affinché i valutatori abbiano la possibilità di accertare la fondatezza della richiesta agli stessi sottoposta). Il rinvio, che evidentemente ha carattere eccezionale nella ratio della disciplina dei corsi di dottorato, può essere disposto, come noto per un periodo non superiore a sei mesi, soltanto ove ricorra la necessità di integrare o correggere l'elaborato finale. Resta quindi ferma l'ampia discrezionalità dei valutatori stessi (ex art. 6, co. 8 del DM 45/2013) di concedere o meno la predetta proroga (o meglio rinvio) al ricorrere della condizione legalmente prevista e cioè della necessità di completare l'elaborato finale. Conclusivamente e riassumendo, allo stato attuale, si può ritenere che: i) la richiesta di rinvio della discussione possa essere avanzata dallo studente; ii) tale domanda presupponga comunque la contestuale produzione di un'attività di ricerca valutabile (sotto forma di elaborato di tesi) che permetta ai cosiddetti "valutatori" di esercitare i propri poteri (anche nel senso della concessione del differimento della discussione pubblica); iii) in ogni caso competa esclusivamente agli stessi "valutatori" di accordare o meno il richiesto rinvio al ricorrere della necessità obiettiva (che essi soltanto possono accertare) di quelle integrazioni o correzioni dell'elaborato di tesi cui si riferisce l'art. 6, co. 8 del D.M. n. 45/2013" (grassetto nostro).
Una risposta tutt’altro che soddisfacente, ma che non metteva minimamente in discussione la possibilità per il dottorando di avanzare la richiesta di rinvio. Il problema è che tale richiesta, secondo la Direzione, poteva essere rivolta soltanto ai valutatori esterni e non al collegio dei docenti e che doveva essere accompagnata dalla consegna di un primo “elaborato” da sottoporre alla valutazione.
Nella nostra risposta abbiamo quindi evidenziato come la richiesta di proroga prima della consegna della tesi dovesse essere sottoposta al collegio dei docenti e non a “valutatori esterni”, nominati soltanto al termine del terzo anno al fine di valutare la versione finale della tesi di dottorato. In questo modo, inoltre, si sarebbe potuta creare una situazione paradossale: nel caso in cui un dottorando, infatti, avesse consegnato solo un "elaborato della tesi", in vista della richiesta di proroga, ma i valutatori esterni avessero ritenuto quell'elaborato "ammissibile", allora il dottorando si sarebbe trovato - per assurdo - ammesso alla discussione pubblica della tesi senza aver consegnato la tesi definitiva e senza avere più tempo per consegnarla (visto che i tre anni di corso nel frattempo si sarebbero conclusi).
Alla base di queste contraddizioni c’era il semplice fatto che i valutatori esterni, come sancito dal DM 45/2013, non sono chiamati a giudicare il percorso di ricerca del dottorando, ma soltanto il prodotto finale, rappresentato dalla tesi. Un giudizio fondato in merito alla concessione di una proroga può essere formulato anche da chi, per legge, segue invece il percorso di ricerca del singolo dottorando: cioè il relatore della tesi e il collegio di dottorato. Conferire questa prerogativa solo ai valutatori esterni toglie ogni possibilità di giudizio a chi invece è titolato a esprimersi sul percorso seguito dal dottorando. Un principio di semplice buon senso ribadito a chiare lettere nel parere espresso dall’Università di Torino in merito alla stessa questione.
Dopo la nostra ultima risposta alla Direzione generale MIUR sono trascorse altre settimane di silenzio. Poi, all’improvviso, lo scorso 18 maggio, è arrivata la doccia fredda: improvvisamente la Direzione generale ha fatto marcia indietro su tutto e ha confermato pienamente la FAQ da noi contestata in cui si nega la possibilità di concedere proroghe alla consegna della tesi. Perché tutto questo? Forse perché la nostra reiterata rivendicazione di un diritto legittimo ha indispettito i burocrati del MIUR?
Fatto sta che con questa risposta la Direzione generale ha apertamente leso la dignità di un organo come il CNSU, fornendo in data 4 aprile una risposta ufficiale che ha poi completamente disatteso nel giro di un mese.
Fatto sta che la Direzione generale ha apertamente contraddetto se stessa, dicendo prima che il DM 45/2013 ammetteva la possibilità per il dottorando di avanzare la richiesta di rinvio della discussione della tesi, per poi negare del tutto questa possibilità.
Fatto sta che l’ADI non ha alcuna intenzione di fare passi indietro. Al contrario, siamo pronti a fare tutto quanto sarà in nostro potere affinché la Direzione generale accolga una richiesta formulata nell’interesse di tutti i dottorandi.
Alla denuncia pubblica dell’incoerenza della Direzione generale e della sua condotta delegittimante nei confronti del CNSU, faremo seguire la richiesta di un confronto con il Ministro e con il suo gabinetto. Al contempo valuteremo la percorribilità di azioni legali contro la suddetta circolare.
La vicenda delle reintroduzione della proroga alla consegna della tesi di dottorato non si chiuderà di certo qui.
Pubblicato Gio, 26/05/2016 - 10:39
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