Legge di Bilancio 2019: gli emendamenti di ADI per il futuro dell'università italiana

Aumento della borsa e aggancio al minimale contributivo INPS, copertura totale dei posti di dottorato con borsa di studio, esenzione dal pagamento dei contributi per la frequenza dei corsi di dottorato; ma anche maggiori risorse per il reclutamento di RTDb, valorizzazione del dottorato nei concorsi della pubblica amministrazione e radicale ripensamento delle norme relative agli incentivi per l'assunzione dei dottori di ricerca nelle imprese: sono solo alcune delle proposte contenute negli emendamenti al DdL Bilancio 2019 che l’ADI – Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani ha elaborato.

Gli emendamenti sono stati tempestivamente inviati alle forze politiche e ai rappresentanti istituzionali, in particolare a tutti i componenti della V e dalla VII Commissione di Senato e Camera, come contributo alla discussione sul Disegno di Legge di Bilancio 2019. Come già evidenziato nella nostra prima analisi, il DdL Bilancio 2019 contiene misure insufficienti ed estemporanee in materia di Università e Ricerca. Gli emendamenti che proponiamo mirano a correggere in maniera sostanziale tali misure, valorizzando il titolo di dottore di ricerca, garantendo le giuste possibilità di accesso all’istruzione dottorale per migliaia di studenti e ricostruendo un’Università martoriata da anni di devastanti tagli alle risorse e di totale annullamento della capacità di reclutamento e programmazione.

Pubblichiamo qui di seguito il testo degli emendamenti inviati alle competenti commissioni di Camera e Senato. Invitiamo tutti i colleghi a scriverci sulla nostra pagina Facebook o tramite l'indirizzo valorizzazioneatdottorato [dot] it per ogni domanda sul tema o per farci pervenire ulteriori proposte.

 


 

Investimenti per formazione e ricerca

Art. 5

- Aggiungere il seguente comma:

“5. I proventi relativi all’imposta di cui al presente articolo sono destinati ad un fondo per il finanziamento di attività di potenziamento didattico negli istituti superiori pubblici. La costituzione e l’accesso a tale fondo sono regolati da un apposito decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da emanarsi entro il 31 gennaio 2019.”

Art. 8

- Al comma 1 lettera b), sopprimere le parole “determinato o”.

- Al comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

“c) degli investimenti effettuati per costituire o potenziare l’infrastruttura di ricerca, definita come insieme di impianti, risorse e relativi servizi utilizzati dai ricercatori dell’azienda per compiere ricerche nel rispettivo settore.”

 

Valorizzazione del titolo di dottore di ricerca nella Pubblica Amministrazione

Art. 28

- All’art. 28, aggiungere il seguente comma:

“17. L’art.19 comma 3 lettera a) della Legge 240/2010 è abrogato.”

- All’art. 28, aggiungere il seguente comma:

“18. Al comma 1-bis dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «La contrattazione collettiva assicura che nella determinazione dei criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche sia adeguatamente valorizzato il possesso del titolo di dottore di ricerca».

- All’art. 28, aggiungere il seguente comma:

“19. All’art.35 comma 3 del Decreto Legislativo 165/2001, dopo la lettera e-ter) è aggiunto la seguente: «e-quater) Fermo l’obbligo di valutare, ove attinente, il titolo di dottore di ricerca, il punteggio attribuito a quest’ultimo non può essere inferiore a quello proporzionale ai crediti formativi universitari (cfu) ad esso riconosciuti secondo quanto previsto dall’ art. 5 comma 2, Decreto 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei” e successive modificazioni”, rispetto a quelli riconosciuti agli altri titoli eventualmente rilevanti ai fini del concorso».

 

Piano di reclutamento pluriennale di ricercatori in tenure

Art. 32

- Modificare titolo in “Piano di reclutamento pluriennale di ventimila ricercatori universitari”.

 

- Al comma 1, sostituire “20 milioni” con “100 milioni”; sostituire “58,63 milioni di euro annui” con “268 milioni di euro annui”.

- Aggiungere il comma 1bis: “Le università destinano le risorse liberate annualmente dai pensionamenti di Professori ordinari e associati nel reclutamento di RTDb”.

 

Valorizzazione del dottorato nell’impresa

Art.50

- All’art.50 comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

  • sopprimere le parole “e fino al 31 dicembre 2019”;

  • al comma 2, sopprimere l’intera lettera a);

  • al comma 2, sostituire l’intera lettera b) con quanto segue:

“a) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca ottenuto da non più di 8 anni, in università statali o non statali legalmente riconosciute.”

  • dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma 2-bis):

“2-bis) Allo scopo di usufruire dell’incentivo di cui al presente articolo, è richiesto che l’impresa presenti un progetto di ricerca aziendale, nell’ambito del quale vanno individuate e descritte le attività da sviluppare da parte del lavoratore assunto. Il progetto di ricerca individuerà in dettaglio obiettivi, contenuti, metodi e risultati attesi dalla ricerca e i soggetti coinvolti nella realizzazione.”

 

Rifinanziamento e valorizzazione del dottorato di ricerca

Art. 57

- Al comma 22 è aggiunto quanto segue:

“Il relativo risparmio di spesa è destinato all’aumento del Fondo di Finanziamento Ordinario, e vincolato all’aumento dell’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca.”

Art. 78

- L’art. 78 è interamente soppresso e sostituito come segue:

1 - “Nell’ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all’intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento ordinario delle università previsto dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 58 milioni di euro per l’anno 2019, di 87 milioni di euro per il 2020, di 116 milioni di euro a partire dal 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui all’art. 4, comma 5, lettera c della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni”.

2 - Ai dottorandi senza borsa è garantito un budget per la mobilità internazionale, pari all’importo della borsa di dottorato incrementato nella misura minima del 50%, per un periodo non superiore ai 18 mesi. L’importo non utilizzato resta nella disponibilità dell’istituzione, per gli stessi fini. A tal fine il fondo ministeriale per le borse post-lauream è incrementato annualmente di 51,9 milioni di euro”.

3- Gli studenti iscritti ai corsi di dottorato con borsa sono esentati dal pagamento dei contributi universitari a partire dal 2019. Al fine di compensare il mancato gettito per il sistema universitario, il fondo per le borse post-lauream del FFO è incrementato di 3 milioni di euro nel 2019

 

Valorizzazione del dottorato nell’accesso all’insegnamento nelle scuole secondarie

Art.58

All'art.58 è aggiunto il seguente comma 4bis: “Al titolo di dottore di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 50% del punteggio massimo previsto per i titoli. I dottori di ricerca sono altresì esonerati dalla prima prova scritta a carattere disciplinare”.