Scarica la proposta ADI per la Riforma del Dottorato di Ricerca
Negli scorsi giorni ADI ha inviato alle istituzioni competenti e alle principali forze politiche le proposte che seguono, frutto di un lungo percorso di elaborazione politica e riflessione interna.
Le proposte mirano a cambiare completamente il volto del Dottorato di Ricerca in Italia, ridisegnandone gli scopi e l'inquadramento contrattuale, in un'ottica che renda finalmente e a tutti gli effetti il più alto grado di istruzione in Italia un periodo di formazione al lavoro di ricerca. Per far questo è necessario porre fine a tutta una serie di discriminazioni e storture che, nel corso degli anni, vari provvedimenti legislativi hanno imposto sul dottorato di ricerca.
È giunto dunque il momento di dare corpo a quanto ADI aveva già proposto lo scorso anno, con la campagna "La Borsa e la Vita": stop al dottorato senza borsa, restringendone l'uso ai soli dipendenti in congedo dalla pubblica amministrazione; abolizione della tassazione sui dottorandi borsisti; aggancio della borsa al minimale contributivo INPS. Quest'ultimo provvedimento comporterebbe non solo un piccolo aumento della borsa di dottorato (circa 30 euro), ma risulterebbe anche nell'accreditamento della piena anzianità contributiva e in successivi aumenti nei prossimi anni.
La trasformazione del dottorato in un contratto di formazione-lavoro assicurerebbe a tutti i dottorandi le stesse tutele di tutti i lavoratori, riconoscendo allo stesso tempo la specificità del percorso di ricerca. Nonostante l'assoggettamento della retribuzione all'IRPEF, l'impatto della misura sarebbe addirittura positivo per i dottorandi, con un costo limitato a 9 milioni di euro per le casse dello stato.
Infine è necessario un corposo rifinanziamento del Dottorato di Ricerca che punti, sul lungo termine, ad allineare il nostro paese alla media europea dei posti banditi. Come primo passo proponiamo lo stanziamento di un fondo per garantire 2500 posti a bando in più ogni anno.
La proposta che presentiamo oggi è l'ultimo tassello di un disegno complessivo di riforma del dottorato, che si accompagna alle misure già presentate da ADI per:
- Valorizzare il dottorato nella scuola;
- Valorizzare il dottorato nella Pubblica Amministrazione;
- Valorizzare il dottorato nell'impresa.
Alcune delle idee di ADI sono state già prese in considerazione, e incorporate in proposte di legge che ci auguriamo vengano presto discusse nelle aule parlamentari.
ADI è sempre attiva per migliorare le condizioni di vita e di lavoro di dottorandi e precari della ricerca in Italia. Se avete idee, osservazioni o segnalazioni in merito alle nostre proposte non esitate a scriverci, sui nostri canali social o all'indirizzo valorizzazionedottorato [dot] it.
I. Superamento del dottorato senza borsa e rifinanziamento del dottorato di ricerca
Proposte di emendamento
a) Aumento dei finanziamenti previsti al FFO
Proponiamo di inserire nel testo della Legge di Bilancio 2019 quanto segue:
“Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall’articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 58 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per il 2020, di 116 milioni di euro a partire dal 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento delle borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni”.
b) Vincolo di copertura con borsa dei posti messi a bando
- Il punto 1) della lettera b), comma 1, art. 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, (“le parole: «comunque non inferiore alla metà dei dottorandi» sono soppresse”) è abrogato.
Conseguentemente la lettera c) del comma 5, art. 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è riformulata come segue:
“5. Con decreti rettorali sono determinati annualmente [...] c) il numero, e l'ammontare delle borse di studio da assegnare, assicurando in ogni caso la copertura totale delle posizioni bandite, per l’intera durata del corso di dottorato con adeguate forme di finanziamento e pari almeno all’importo minimo nazionale della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca …”.
-
La lettera c), comma 1, art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, è quindi integrata come segue:
“c) per ciascun ciclo di dottorato da attivare, la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio. In ogni caso è assicurata la copertura totale dei posti messi a bando con forme di finanziamento adeguate per l’intera durata del corso di dottorato, pari almeno all’importo minimo nazionale della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca”.
c) Possibilità per gli atenei di bandire posizioni di dottorato senza borsa in soprannumero per i dipendenti della Pubblica Amministrazione:
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Al comma 1, art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, si aggiunge la lettera c-bis) come segue:
“Nell'ottica di aumentare la qualificazione del personale della pubblica amministrazione, consentendo ad esso l'accesso al più alto grado di formazione, le università italiane possono bandire posizioni di dottorato soprannumerarie, riservate al personale della pubblica amministrazione in congedo retribuito, in numero non superiore al 20% del totale dei posti banditi per il singolo corso ."
d) Budget per la mobilità dei senza borsa (misura transitoria)
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Il comma 2, art. 9, del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, prevede che “L’importo della borsa di studio [...] è incrementato del 50% per un periodo non superiore ai 18 mesi”. Si propone qui di estendere la misura ai dottorandi senza borsa dei cicli di dottorato in corso, in analogia a quanto previsto all’art. 9, comma 3 del suddetto DM 45/2013, che prevede per “ciascun dottorando” un budget per l’attività di ricerca pari al 10% della borsa di dottorato.
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All’art. 9 del decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45, è aggiunto il comma 2-bis, come segue:
“Ai dottorandi senza borsa è garantito inoltre un budget per la mobilità internazionale, pari all’importo della borsa di dottorato incrementato nella misura minima del 50%, per un periodo non superiore ai 18 mesi. L'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.”
Relazione illustrativa
I primi due emendamenti proposti prevedono un progressivo aumento delle risorse stanziate nel “Fondo di Finanziamento Ordinario” al fine di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica e sostenere quanti intendano intraprendere il dottorato di ricerca, che si configura al contempo sia come terzo ciclo della formazione, sia come fase iniziale della carriera accademica.
L'aumento delle risorse destinate ai corsi di dottorato consentirà non solo di rilanciare il settore della ricerca nel suo complesso, ma avrà più ampie ricadute sullo sviluppo del sistema Paese. Come rileva l’OCSE (fonte: Education at a Glance 2013, p. 295): «i dottorati di ricerca giocano un ruolo cruciale nel guidare l’innovazione e la crescita economica […]. Le aziende sono attratte dai Paesi che fanno di questo livello di formazione e ricerca una opportunità facilmente raggiungibile», laddove tale “raggiungibilità” deve intendersi quale possibilità di accesso ai percorsi di dottorato.
Attualmente, purtroppo, oltre 2000 dottorandi di ricerca del XXXII ciclo (fonte: VI Indagine ADI su Dottorato e Post-Doc) e più di 1600 dottorandi di ricerca del XXXIII ciclo (fonte: VII Indagine ADI su Dottorato e Post-Doc) non percepiscono alcun sostegno economico per il loro percorso, sperimentando una situazione di precarietà che non solo intacca le condizioni di vita e di ricerca dei singoli, ma che compromette il processo di produzione del sapere da parte degli atenei in cui operano. A ciò va aggiunto che il numero delle borse di dottorato bandite annualmente è calato del 41% dal 2007 a oggi, mentre l’Italia ristagna al 27° posto su 28 Paesi europei per numero di dottorandi ogni 1.000 abitanti (fonte: Eurostat 2017 - “Number of tertiary education students by level and sex, 2015”).
La misura proposta consentirà di coprire interamente tutti i posti messi annualmente a bando, dando finalmente attuazione al dettato della Carta Europea dei Ricercatori (pp. 18-19): «I datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario [...]. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità.»
La misura inoltre favorirà già nel breve periodo una maggiore partecipazione attiva ai percorsi di ricerca, oltre a sostenere la mobilità di tutti i giovani ricercatori, nell'ottica di un complessivo e omogeneo potenziamento dell'offerta dottorale a livello nazionale, valorizzando il lavoro di tutti i dottorandi.
Con il terzo emendamento proposto intendiamo mantenere la possibilità per gli atenei di bandire posizioni di dottorato senza borsa, riservandole esclusivamente al personale della pubblica amministrazione in congedo, con la fruizione dell'aspettativa retribuita garantita loro per legge, promuovendo così percorsi formativi di alto livello per il miglioramento complessivo della Pubblica Amministrazione.
Il quarto emendamento proposto, invece, si configura come una norma transitoria mirata a garantire sin da subito una migliore formazione ai dottorandi senza borsa del XXXII, XXXIII e XXXIV ciclo. Questi dottorandi infatti hanno ormai intrapreso un percorso di dottorato senza borsa e per questo non possono fruire delle agevolazioni economiche previste dal DM 45/2013 per i dottorandi con borsa che trascorrono un periodo all’estero per motivi di ricerca. Tale misura è profondamente discriminante, influisce negativamente sulla qualità della formazione dei colleghi senza borsa e, di riflesso, sulla capacità di internazionalizzazione del loro dipartimento e ateneo.
Stima dei costi
Emendamento a)
Per l’emendamento a) il costo a regime è pari a € 116.000.000. Con questo fondo si garantirebbero circa 2500 borse di dottorato a bando in più ogni anno.
Emendamento b)
Il totale dei dottorandi di ricerca ammessi al XXXII ciclo ammonta a 8.737, di cui 2.077 (23,77%) non borsisti (fonte: VI e VII Indagine ADI su Dottorato e Post-Doc). Il numero complessivo dei dottorandi di ricerca ammessi al XXXIII ciclo è pari a 9.250, di cui 1.635 (17,68%) non borsisti (fonte: VI e VII Indagine ADI su Dottorato e Post-Doc).
Le stime per il numero dei dottorandi di ricerca ammessi al XXXIV ciclo non sono ancora note poiché le procedure di selezione sono tuttora in corso. A tal riguardo, consideriamo come valori di riferimento quelli del XXXIII ciclo, approssimando il numero dei non borsisti a 1.700. Analoga considerazione è stata fatta per il XXXV e XXXVI ciclo, fermo restando che la durata legale di ogni ciclo di dottorato di ricerca è considerata pari a tre anni accademici (fonte: DM 45/2013).
La stima dei costi della manovra proposta è stata effettuata considerando che per ciascun dottorando lo stanziamento dei fondi a carico dell’ente deve garantire per ciascun anno di dottorato: 12 mensilità pari ad un importo annuo lordo di € 15.343,28, un aumento del 50% dell’importo della borsa per 6 mesi in caso di soggiorno all’estero (pari a 18 mesi in 3 anni) ed un budget aggiuntivo pari al 10% dell’importo annuo netto per il 2° e 3° anno, inclusi gli oneri previdenziali a carico dell’amministrazione. Date queste premesse, è possibile definire un costo medio annuo per dottorando pari a € 24.578,66 che comprendono € 4.711,15, corrispondenti al costo annuale per garantire un aumento dell’importo della borsa pari al 50% per 6 mesi. Il costo totale per ciclo per singolo dottorando è invece pari a € 73.735,97.
A questo punto, tenendo conto del numero noto dei non borsisti del XXXII e XXXIII ciclo (2.077 e 1.635, rispettivamente) e dell’approssimazione sul XXXIV ciclo (1.700 ca.) è possibile calcolare un costo annuale medio della manovra per il 2019, qualora fosse applicata ai cicli già in essere, che è pari a € 131.273.391. Considerando, invece, una sua applicazione a regime, i.e. 1.700 dottorandi ciascuno per XXXIX, XXXV e XXXVI ciclo, il costo annuale medio della manovra è pari a € 123.705.524 che corrisponde circa all’1,7% del FFO stanziato per il 2018.
In tabella 1 si riportano i costi totali per la copertura dei cicli esistenti e il costo a regime del provvedimento.
Tabella 1 – Riepilogo degli oneri per la copertura dell’intera manovra proposta.
Anno |
Costo al lordo dei contributi INPS |
Costo netto |
2019 |
€ 127.483.830 |
€ 91.954.018 |
2020 |
€ 118.603.305 |
€ 85.548.500 |
2021 (a regime) |
€ 120.134.430 |
€ 86.652.899 |
Emendamento d)
Dalle suddette stime, è possibile scorporare il solo contributo necessario all’introduzione di un budget per la mobilità internazionale dei dottorandi senza borsa per ciascun ciclo di dottorato, pari alla cifra garantita ai borsisti al medesimo fine, ovvero € 1.699,08 euro mensili. Conteggiando circa 1.700 posizioni senza borsa per ciascun ciclo, in tabella 2 è riportata una stima delle coperture necessarie al fine di garantire per ciascun ciclo un budget per un periodo all’estero pari a 6, 12 o 18 mesi.
È opportuno sottolineare che l’approvazione dell’emendamento b) renderebbe superfluo questo emendamento, riducendone i costi a zero.
Tabella 2 – Riepilogo degli oneri per la copertura del budget per la mobilità internazionale dei senza borsa, per ciascun ciclo di dottorato.
Mesi periodo all’estero |
Costo per singolo ciclo |
6 mesi |
€ 17.330.616 |
12 mesi |
€ 34.661.232 |
18 mesi |
€ 51.991.848 |
II. Definizione del dottorato di ricerca e inquadramento giuridico dei dottorandi
Proposte di emendamento
a) Mission del dottorato (valorizzazione in ambiti extra-accademici)
-
L’art. 4, comma 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è modificato come segue:
“I corsi per il conseguimento del dottorato di ricerca forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca e mansioni di alta qualificazione coerenti col proprio percorso formativo”.
b) Trasformazione del Dottorato in contratto di formazione-lavoro
-
L’art. 4, comma 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è integrato con il comma 1-bis come segue:
“Le università possono stipulare contratti di dottorato di ricerca, che prevedano formazione e lavoro di ricerca, a tempo determinato e della durata non inferiore ai 3 anni”.
-
Conseguentemente, i riferimenti alle “borse di dottorato” andranno rimossi e la definizione dei compensi per i dottorandi ridefiniti attraverso uno specifico CCNL.
Relazione illustrativa
Se all’interno del nostro ordinamento il dottorando è inquadrato come uno studente all’ultimo e più elevato livello di formazione, il dottorato di ricerca si snoda de facto in un percorso in cui la formazione si intreccia a un’attività di ricerca costante, potenzialmente integrata da compiti di docenza, tale da rendere più correttamente il dottorando un ricercatore in formazione. Secondo la Carta europea dei ricercatori, sottoscritta da tutti gli atenei italiani nel 2005, “[t]utti i ricercatori che hanno abbracciato la carriera di ricercatore devono essere riconosciuti come professionisti ed essere trattati di conseguenza. Si dovrebbe cominciare nella fase iniziale delle carriere, ossia subito dopo la laurea, indipendentemente dalla classificazione a livello nazionale (ad esempio, impiegato, studente post-laurea, dottorando, titolare di dottorato-borsista [corsivo nostro], funzionario pubblico)” [p. 17].
L’attuale inquadramento del dottorato di ricerca in Italia ignora pertanto le indicazioni della Carta europea, disconoscendo il profilo professionale del singolo dottorando nella sua attività di ricerca e di supporto alla docenza, sancite peraltro dalla stessa normativa nazionale. A questa ambiguità deve aggiungersi la diversificazione delle modalità di inquadramento del dottorato, in particolare nel settore privato, e la conseguente discriminazione, in termini di tutele, per i dottorandi titolari di borsa di studio all’interno delle università e centri di ricerca pubblici. Il “dottorato in apprendistato”, in particolare, prevede che il dottorando venga assunto da un’impresa e contemporaneamente segua un percorso di formazione alla ricerca presso un ateneo. I vantaggi di questa proposta formativa sono molteplici, sia per il datore di lavore che per il dottorando. Le imprese hanno infatti l’opportunità di sviluppare ricerca e inserire giovani talenti nel proprio organico; gli atenei creano collaborazioni stabili con le imprese del territorio, contribuendo al rafforzamento della competitività del sistema produttivo locale, rispondendo alla necessità di finanziamento delle attività di ricerca. A ciò si aggiungano le tutele previdenziali, retributive e contributive in forma piena previste per il dottorando che andrà a sottoscrivere un contratto di lavoro con l’azienda convenzionata. La disciplina del dottorato in apprendistato comporta quindi un’ingiustificata disparità di trattamento tra dottorandi che sottoscrivono un contratto di apprendistato per l’alta formazione e quanti invece seguono il dottorato esclusivamente all’interno dell’ateneo, a loro volta ripartiti in borsisti e non borsisti, condizione che aumenta - ancora una volta - il novero delle forme di precariato nel comparto della ricerca.
Muovendo dalla disciplina sul “dottorato in apprendistato” appare quindi possibile risolvere le ambiguità attualmente esistenti nello status del dottorando, virando verso una riforma dell’inquadramento del dottorato di ricerca all’interno delle Università e negli Enti pubblici di ricerca. Si propone quindi di inquadrare giuridicamente il dottorato di ricerca come un contratto a causa mista a tempo determinato, che preveda formazione e lavoro, da integrare alle fattispecie di apprendistato come disciplinate dal D.lgs. 81 del 2015, artt. 41-48, della durata minima di tre anni e senza limiti di età per i soggetti interessati.
La soluzione proposta consentirebbe non solo di creare un “ruolo unico” per i dottorandi che verrebbero finalmente qualificati come «lavoratori», sia pure sui generis stante gli obblighi formativi, ma renderebbe anche possibile estendere i diritti fondamentali tipici dei lavoratori a tutti coloro che seguono un dottorato di ricerca e in particolare:
- pieno riconoscimento, anche ai fini previdenziali, dell’attività di ricerca e docenza svolta nel percorso dottorale;
- retribuzione spettante a tutti i dottorandi, con il superamento del “dottorato senza borsa”;
- possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali attualmente previsti per le tipologie di apprendistato;
- allineamento tra retribuzione e contribuzione;
- adeguamento degli importi delle retribuzioni in base all’aumento del costo della vita;
- mantenimento delle opportunità di finanziamento da parte privata.
Il dottorando verrebbe quindi definito come un "ricercatore (lavoratore) in formazione", vedendosi riconosciuto uno status appropriato, mentre la relativa borsa di studio assumerebbe il valore di compenso a fronte di prestazione (salario) e quindi diviene oggetto di contrattazione tra le parti (in particolare si farebbe riferimento al CCNL per il comparto).
Inoltre, venendo assimilato ad un contratto di lavoro finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (quella di ricercatore) ai fini contrattuali, mediante formazione sul lavoro ed apprendimento teorico, il dottorando non dovrebbe più essere iscritto alla gestione separata INPS, ma a quella ordinaria come i ricercatori (RTDa/RTDb). A quel punto al dottorando verrebbe estesa un'ulteriore serie di tutele economiche, sindacali e previdenziali, consentendo peraltro di conteggiare gli anni di servizio del dottorato nel percorso contributivo individuale. Non va inoltre dimenticato che l'esistenza di un contratto rende possibile l'accesso al mutuo per l'acquisto di una casa.
Infine, il riconoscimento del dottorando come lavoratore della conoscenza e come ricercatore in formazione implicherebbe allo stesso tempo una più adeguata valorizzazione del percorso e del titolo di dottore di ricerca nei concorsi pubblici e nel settore privato.
Stima dei costi
All’entrata in vigore della riforma giuridica è verosimile considerare una platea di circa 9.000 dottorandi che ne saranno i primi destinatari. Come illustrato dalle seguenti Tabelle 3 e 4, si stima che il costo della riforma per singolo dottorando è pari a € 110,45. Quindi, il costo annuale rapportato al numero medio dei dottorandi di ricerca è pari a € 994.050.
Visto e considerato quanto detto, all’entrata in vigore della riforma il costo stimato è di € 2.982.150 per ciclo di Dottorato attivato post-riforma.
Tabella 3 – Riepilogo degli oneri per il finanziamento delle borse di Dottorato di ricerca.
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Totale |
Mensile |
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€ 15.343,28 |
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34,23 % |
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11,41 % |
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€ 1.750,67 |
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€ 13.592,61 |
€ 1.132,72 |
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22,82 % |
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€ 3.501,34 |
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€ 5.252,01 |
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€ 18.844,62 |
Tabella 4 – Riepilogo degli oneri per riforma del Dottorato di ricerca in Contratto di Apprendistato per l’Alta formazione e la Ricerca.
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Totale |
Mensile |
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€ 18.844,62 |
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15,84 % |
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|
5,84 % |
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10,00 % |
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€ 1.100,53 |
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€ 1.884,46 |
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€ 15.859,63 |
€ 1.321,64 |
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€ 3.450,00 |
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€ 232,10 |
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€ 1.525,53 |
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|
€ 2.156,57 |
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€ 5.141,56 |
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€ 13.703,06 |
€ 1.141,92 |
III. Abolizione della tassazione per i dottorandi con borsa
Proposte di emendamento
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Al comma 2, art. 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, sono abrogate le parole “il contributo per l'accesso e la frequenza”.
-
La lettera b, del comma 5, art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, è abrogata.
Relazione illustrativa
La tassazione sui dottorandi borsisti è una novità relativamente recente, seguita all’emanazione del DM 45/2013 sul dottorato. Il precedente regolamento ministeriale, infatti, recava l’esplicita esenzione dalla tassazione per i dottorandi titolari di borsa di studio.
L’ADI ha sempre ritenuto la tassazione sul dottorato una misura iniqua che ostacola la formazione dei giovani ricercatori. Per questo motivo, chiediamo che l’abolizione della tassazione per i dottorandi senza borsa sia estesa a tutti i dottorandi. La misura è realizzabile con oneri minimi da parte degli atenei, e determinerebbe una concreta valorizzazione del dottorato e il suo pieno riconoscimento come attività insieme formativa, di ricerca e di supporto alla didattica, di cruciale importanza nella vita delle università.
Dalla nostra VII indagine nazionale emerge che, tra le università statali, 19 atenei su 60 prevedono tasse di frequenza per i borsisti. Di questi, il 75% hanno tasse al di sotto dei 1.000 euro annui, mentre un picco di € 2.230 si registra all’università “Mediterranea” di Reggio Calabria. Una simile tassazione diminuisce in maniera rilevante l’importo complessivo della borsa di dottorato, già fra i più bassi a livello europeo, se rapportato al costo della vita.
Crediamo che questa situazione determini grande disparità tra i colleghi, che peraltro non risulta giustificata nemmeno dal gettito complessivo della tassazione (meno di € 3 mln).
Costi stimati
Il finanziamento compensativo per l’abolizione delle tasse è stimato attorno ai € 3.000.000. Tuttavia, al fine di non “premiare” con appositi finanziamenti atenei che nell’imporre una tassazione sui dottorandi con borsa sono qualificabili come “non virtuosi”, si suggerisce piuttosto di prevedere un finanziamento aggiuntivo a livello nazionale al fondo per le borse di dottorato, in modo da evitare che l’abolizione della tassazione comporti un’ulteriore contrazione del numero di borse a livello nazionale.
IV. Adeguamento dell’importo minimo della borsa di dottorato al minimale contributivo INPS
Proposta di emendamento
Proponiamo di inserire nel testo della Legge di Bilancio 2019 quanto segue:
“L’importo minimo annuale della borsa per la frequenza ai corsi di dottorato viene rideterminato in maniera tale da non risultare inferiore al minimale contributivo INPS. Resta valido l’incremento massimo del 50% dell’importo della borsa di dottorato in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all’estero presso università o istituti di ricerca”.
Relazione illustrativa
Il DM 40 del 25 gennaio 2018 ha stabilito che - a decorrere dal primo gennaio 2018 - l’importo annuo della borsa per la frequenza ai corsi di Dottorato di ricerca, attualmente fissato a € 13.638,47, “viene determinato in € 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente” (art. 1). Il testo specifica inoltre che resta valido l’incremento del 50% dell’importo della borsa di dottorato “in proporzione ed in relazione ai periodi di permanenza all’estero presso università o istituti di ricerca” (art. 2).
Il decreto fissa così l’importo netto della borsa di dottorato a 1.132,72 euro mensili, con un aumento di € 125,86 rispetto alla rata mensile stabilita in precedenza. Tale aumento della borsa di dottorato di ricerca continua tuttavia ad essere inferiore al minimale contributivo INPS - pari a € 15.710 - per il riconoscimento dell’intera annualità della borsa di dottorato. Già nel luglio dello scorso anno ADI aveva proposto di agganciare l’ammontare della borsa al minimale contributivo INPS. Pertanto si torna a chiedere che l’importo minimo nazionale della borsa di dottorato sia allineato al minimale contributivo INPS. Inoltre si propone di fare in modo che l’ammontare della borsa non possa risultare inferiore al minimale contributivo INPS, in maniera tale da garantire a tutti i dottorandi una anzianità contributiva corrispondente al periodo effettivo di formazione.
Stima dei costi
La differenza tra l’attuale importo minimo annuale della borsa di dottorato e il minimale contributivo INPS è di € 366,72. Stimando in circa 9.000 i dottorandi potenzialmente beneficiari, in linea con i cicli passati (somma dei dottorandi con borsa e senza borsa), per il singolo ciclo di dottorato (di durata di 3 anni) la cifra necessaria all’adeguamento della borsa al minimale contributivo INPS è di circa € 9.901.440.
Pubblicato Gio, 27/09/2018 - 18:16
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