Con 19 giorni di ritardo, nella giornata di ieri l'INPS ha finalmente pubblicato sul proprio sito la circolare n.115 in attuazione dell'art.7 della legge 81/2017. che estende ad assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio il diritto a fruire dell'indennità di disoccupazione DIS-COLL. Anche l'INPS riconosce dunque ai ricercatori il diritto di fruire dell'indennità di disoccupazione: si chiude così con successo un percorso di lotta pluriennale, che ha visto protagonisti migliaia di colleghi che hanno partecipato alle moblitazioni e alle iniziative organizzate da ADI e FLC-CGIL.
La circolare lascia immutate le procedure relative alla presentazione della domanda, che dovrà essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica, entro il termine di 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione/assegno di ricerca/dottorato. Una apposita norma transitoria fissa l'inizio del periodo dei 68 giorni alla data di emanazione della circolare, in modo tale da non danneggiare chi abbia terminato il proprio contratto tra il primo luglio e la data di emanazione della circolare. In caso di maternità o degenza ospedaliera, il periodo di 68 giorni viene sospeso.
La circolare, ricca di esempi e precisazioni, ricorda che per avere diritto di usufruire della DIS-COLL occorre soddisfare i seguenti requisiti:
- Al momento di presentazione della domanda si deve essere in stato di disoccupazione;
- La cessazione del rapporto di lavoro precedente deve essere involontaria;
- Al momento della presentazione della domanda occorre essere privi di partita IVA;
- Si possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente alla data di cessazione del contratto (dunque, per il 2017, dal 1/1/2016 alla data di cessazione).
Ai fini del requisito 4) sono da considerarsi utili le mensilità di contribuzione figurativa per i periodi di maternità.
Ricordiamo infine che la DIS-COLL ha durata variabile (in base alle mensilità di contribuzione versate) e comunque non superiore ai 6 mesi.
La DIS-COLL risulta inoltre parzialmente cumulabile con il lavoro autonomo, accessorio ed occasionale. Nel caso del lavoro autonomo, l'indennità verrà ridotta di un importo proporzionale al reddito previsto, supposto che questo sia inferiore a determinate soglie. Per il lavoro accessorio, si richiede di non superare la soglia di reddito di 4000 euro lordi, 5000 euro nel caso di lavoro occasionale.
Nei prossimi giorni, ADI pubblicherà un'analisi approfondita della circolare attuativa e degli importi previsti, assieme ad una guida alla presentazione della domanda.
Pubblicato Gio, 20/07/2017 - 02:01
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